Un nostro incaricato provvederà alla rapida gestione del reclamo, dandoti risposta entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione del reclamo stesso, come previsto dal Regolamento.
Non sarà possibile dare seguito a reclami in assenza di informazioni anagrafiche e/o di contatto veritiere.
Nel reclamo, oltre all’oggetto dello stesso, dovrà essere indicato:
- Tipologia del reclamante (ad es. Contraente, Assicurato, Danneggiato, Beneficiario, Associazione di Consumatore, Portatore di Interessi Collettivi, o altro);
- Indirizzo di residenza;
- Recapito telefonico e/o Indirizzo e-mail;
- Numero della polizza;
- Numero del sinistro;
- Nominativo del contraente; e
allegando ogni altra indicazione o documento da considerarsi utile a descrivere le circostanze e specificando se il reclamo sia relativo all’attività di nostri dipendenti e/o collaboratori ovvero a servizi e/o prodotti assicurativi.
Nel caso il reclamo faccia riferimento alla gestione del rapporto contrattuale con l’impresa assicurativa, puoi indirizzare il reclamo direttamente alla stessa, seguendo le informazioni disponibili sul relativo sito web dell’impresa assicurativa la quale risponderà entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Qualora non dovessi ritenerti soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa assicurativa entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, potrai rivolgerti all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti.
Il reclamo deve essere inviato all'IVASS, in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, o trasmesso ai fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353, oppure via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa assicurativa e/o all’intermediario ed il relativo riscontro.
Quale condizione di procedibilità dell‘eventuale successiva azione giudiziale ricordiamo che il reclamante può inoltre:
- per le controversie inerenti il contratto, promuovere un Procedimento di Mediazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013).
- In presenza di apposita clausola contrattuale, potrà ricorrere all’Arbitrato disciplinato ai sensi dell’articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.